Definizione di Sinistro veicolo non identificato la collisione con un veicolo non identificato è quel sinistro che avviene, ad esempio, a causa di automobilisti che poi non si fermano, e si danno alla fuga prima ancora che il danneggiato riesca ad annotare la targa del veicolo coinvolto.
in questo caso, il danneggiato non ha le informazioni utili per richiedere il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del danneggiante per ovviare a questo gap di tutela, interviene il fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito da consap – concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.), che opera sotto la vigilanza del ministero delle attività produttive.
il fondo ha il compito di garantire il risarcimento ai danneggiati, in caso di sinistro che coinvolga veicoli o natanti non identificati non assicurati messi in circolazione contro la volontà del proprietario (si pensi ad una vettura risultata rubata al momento del sinistro); assicurati con compagnie che al momento del sinistro si trovano in stato di liquidazione amministrativa.
Intervento del fondo di garanzia e relativi limiti il fondo di garanzia interviene in maniera diversa e con dei limiti al risarcimento, a seconda della tipologia di veicolo coinvolto: non identificato, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo 198/2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di 500 euro
In caso di danni gravi alla persona) non assicurato, con risarcimento sia per i danni alle persone sia per quelli alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di 500 euro (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo 198/2007, i danni alle cose vengono risarciti integralmente) messo in circolazione contro la volontà del proprietario, con risarcimento dei danni alle persone e alle cose subiti dai terzi trasportati, o dalle persone trasportate contro la loro volontà, oppure dalle persone inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.
i limiti imposti, soprattutto nel caso dei veicoli non identificati, hanno la finalità di contrastare le possibili frodi a cui si presta questa tipologia di sinistro. assicurato presso una compagnia che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta questo è un caso particolare, che prevede tre procedure, di cui solo la terza è attualmente attiva
liquidazione dei danni a cura del commissario liquidatore della compagnia in stato di liquidazione coatta amministrativa, se il sinistro è causato da un veicolo assicurato con imprese, che al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente
I cui commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (art. 293 del d.lgs. 209/2005);
liquidazione dei danni a cura dell’assicurazione cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati il cui portafoglio rc auto è stato trasferito ad altra compagnia; liquidazione dei danni a cura dell’assicurazione designata (come vedremo in seguito), nei casi di sinistri causati da veicoli assicurati con compagnie che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del d.lgs. 209/2005).